Quesiti sul Regolamento Urbanistico
Domande frequenti sul Regolamento Urbanistico e relative risposte da parte dell'Amministrazione.
Il regolamento urbanistico è stato approvato in data 25/03/2014, il servizio faq è pertanto interrotto.
In questa sezione del sito sono disponibili le faq fino a tale data.
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Le domande poste non sono attinenti al tema del Regolamento Urbanistico, la preghiamo di porre le stesse domande allo sportello unico SUAP, arch. Serena Fossi via mail sfossi@comune.piombino.li.it.
Grazie
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Il terreno distinto al catasto del Comune di Piombino al Foglio 69 mappale 827 ricade, nel vigente Regolamento Urbanistico approvato con DCC n. 13 del 25.03.2014, in ambito “Fd – parco pubblico territoriale del Falcone”, assoggettato alla disciplina del vigente PP della Costa urbana che non consente di recintare e utilizzare l’area in questione come deposito/ rimessa per un’imbarcazione privata
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In data 21.05.2012 il Piano Insediamenti Produttivi (PIP) per l’ambito produttivo di Montegemoli è decaduto, essendo trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione sul BURT dell’Avviso di approvazione dello stesso.
Il RU adottato demanda la disciplina per il completamento di tale ambito alla approvazione di un nuovo PIP
Pertanto ogni nuovo intervento è sospeso fino alla entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico, attualmente in fase di elaborazione, mentre sul patrimonio edilizio esistente è ammessa la categoria di intervento r3a, così come stabilito nella scheda PV04 del Dossier F.
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L’intervento proposto nella mail risulterà ammissibile successivamente alla approvazione definitiva del RU, e cioè superato l’attuale regime di salvaguardia, in quanto il “divieto” di incremento di superficie e volume di cui alla disposizione normativa dell’art. 24 (ristrutturazione edilizia “r1”) può considerarsi riferito agli ampliamenti determinati in seguito alla realizzazione di nuovi corpi di fabbrica in aggiunta al corpo di fabbrica principale esistente.
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In merito alla Sua richiesta di chiarimenti in riferimento ad un ambito sito in località Chiassatello, avente destinazione di RU “Rp T5 r3b”, si fa presente che:
- All’interno dei “tessuti ad assetto compiuto per singoli lotti con prevalenza di palazzine fino al terzo livello fuori terra arretrate e non dal filo stradale con presenza di giardini pertinenziali” T5 è sempre ammessa la destinazione d’uso residenziale (art. 60 NTA del RU). Tuttavia la fattibilità degli interventi finalizzati al cambio d’uso per fini residenziali dovrà essere necessariamente valutata in relazione allo stato di fatto dei manufatti e alla loro consistenza (requisiti locali abitabili)
- Secondo quanto indicato all’art. 24 delle norme del RU adottato, la categoria di intervento “r3b” ammette esclusivamente interventi di ristrutturazione edilizia fino alla demolizione totale preordinata ad una fedele ricostruzione, fatte salve ovviamente le innovazioni sul manufatto edilizio conseguenti ad un adeguamento dello stesso alla normativa antisismica.
Pertanto sono esclusi interventi di sostituzione edilizia (definita nello specifico articolo 26 delle norme), tanto meno accompagnati da incrementi volumetrici (a loro volta definiti dall’art. 25).
Saranno in ogni caso ammessi interventi di demolizione e ricostruzione in diversa collocazione e forma solo ed esclusivamente per i volumi secondari facenti parte del medesimo organismo edilizio, ferma restando la quantità di volume ricostruito.
In merito alla Sua richiesta di chiarimenti in riferimento ad un ambito sito in località Chiassatello, avente destinazione di RU “Rp T5 r3b”, si fa presente che:
- All’interno dei “tessuti ad assetto compiuto per singoli lotti con prevalenza di palazzine fino al terzo livello fuori terra arretrate e non dal filo stradale con presenza di giardini pertinenziali” T5 è sempre ammessa la destinazione d’uso residenziale (art. 60 NTA del RU). Tuttavia la fattibilità degli interventi finalizzati al cambio d’uso per fini residenziali dovrà essere necessariamente valutata in relazione allo stato di fatto dei manufatti e alla loro consistenza (requisiti locali abitabili)
- Secondo quanto indicato all’art. 24 delle norme del RU adottato, la categoria di intervento “r3b” ammette esclusivamente interventi di ristrutturazione edilizia fino alla demolizione totale preordinata ad una fedele ricostruzione, fatte salve ovviamente le innovazioni sul manufatto edilizio conseguenti ad un adeguamento dello stesso alla normativa antisismica.
Pertanto sono esclusi interventi di sostituzione edilizia (definita nello specifico articolo 26 delle norme), tanto meno accompagnati da incrementi volumetrici (a loro volta definiti dall’art. 25).
Saranno in ogni caso ammessi interventi di demolizione e ricostruzione in diversa collocazione e forma solo ed esclusivamente per i volumi secondari facenti parte del medesimo organismo edilizio, ferma restando la quantità di volume ricostruito.
Arch. Salvatore Sasso
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L’intervento come da Lei proposto è ammissibile.
L’art. 24 delle norme di RU introduce il concetto di “revisione e sostituzione” delle costruzioni accessorie unicamente per garantire che l’intervento, qualora esteso all’intero organismo edilizio, non si limiti solamente alla riqualificazione del fabbricato principale ma alla riqualificazione complessiva anche di ciò che è presente nella corte.
Non è obbligatorio demolire e ricostruire i manufatti secondari, nè ricollocarli in posizione diversa, a maggior ragione qualora non esistano spazi e/o distanze legali.
Ciò premesso, prendendo spunto dal suo quesito, provvederemo a specificare meglio la norma dell’art. 24 tramite osservazione d’ufficio.
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Per quanto riportato nelle norme del RU adottato, ad oggi la documentazione da Lei indicata non può essere considerata utile a dimostrare la legittimità di un fabbricato
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L'intervento è ammissibile a condizione che il locale destinato a servizio igienico da ricavare nella depandance abbia i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio (art. 46).
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La sigla riportata sulla tavola (Re cu v/3) significa: intervento di nuova edificazione (cu) finalizzato alla realizzazione di un villino (v), di cui all'art. 15 delle NTA, per un numero massimo di 3 alloggi, così come specificato nella legenda delle tavole nonché all’art. 29 delle NTA relativamente alla categoria di intervento sopra citata.
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Secondo le disposizioni di cui alla scheda AT01 – sezione Modalità d’attuazione – il sub-ambito 1 può in ogni momento essere attuato indipendentemente dal sub-ambito 2.
E’ facoltativa la possibilità di attuare i due sub-ambiti congiuntamente. Infatti anche nel caso dell’opzione 2 riservata al sub-ambito 2 l’intervento può essere esteso anche al sub-ambito 1
Rimane ovviamente fermo il principio che l’intervento potrà essere realizzato solo successivamente all’approvazione definitiva del RU ad oggi solamente adottato
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Secondo quanto disciplinato dalla vigente Variante Generale al PRG, dal Regolamento Urbanistico adottato nonché ai sensi della vigente disciplina regionale relativa alle zone agricole, non è ammessa l’installazione di una roulotte o una casa mobile in zona agricola.
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Oggetto: Chiarimenti inerenti la fattibilità di pozzi nel territorio comunale. Con la presente, a seguito anche di colloqui intercorsi con l'ufficio urbanistica del Comune di Piombino, sono a richiedere chiarimenti riguardo alla possibilità di realizzare pozzi. In particolare riferendosi all'uso domestico, si fa presente che la norma nazionale prevede che tale tipo di uso è un diritto per il proprietario di un fondo / terreno; tale diritto ribadito anche nei modelli scaricabili da internet dall'apposito sito della Provincia di Livorno, estratto dai quali si riporta testualmente di seguito: A chi è rivolto il servizio A tutti i soggetti che intendano effettuare la perforazione di un pozzo ad uso domestico nella provinciarndi Livorn o. ( Art. 93 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 : innaffiamento di giardini di modesterndimensioni ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame e comunque con un modesto consumo di acqua) Prendendo ora a riferimento il recente Regolamento Urbanistico comunale adottato, riferendosi alle N.T.A, Art.44 - Salvaguardie dell'Assetto Idrogeologico - emungimenti dal sottosuolo, pag.70, l'uso domestico è di fatto acconsentito, non si menzionano gli usi irriguo ed industriale. Proseguendo poi all'Art.82 - pag.169 riguardante le sottozone E6, si enuncia che:I Comuni si doteranno, in attuazione del presente RU, di uno specifico regolamento d'attuazione per lo svolgimento di tali attività, che stabilisca le regole costruttive, l'impiego di materiali, lo sfruttamento delle risorse idriche sotterranee nonché le soluzioni per lo smaltimento ed il trattamento dei reflui fognari, nel rispetto delle presenti norme.I regolamenti eventualmente già approvati dai Comuni conservano la loro efficacia, là dove non in contrasto con le presenti Norme, e devono essere adeguati alle medesime. Per le sottozone E6 fu emanato un apposito regolamento che di fatto all'Art.8 "impianti tecnologici ed aspetti infrastrutturali" enuncia che la realizzazione di pozzi superficiali è consentita esclusivamente per i fabbricati ad uso abitativo e per le aziende agricole che mantengono in produzione le superfici fondiarie minime ecc......... Alla luce di quanto detto i chiarimenti richiesti sono volti a delucidazioni riguardo al contrasto o meno tra il regolamento delle aree E6 appena detto e le N.T.A. del Regolamento Urbanistico adottato. Nel caso in cui non si dovesse rilevare contrasto si chiede poi se ci si deve attenere all'Art. 44 delle N.T.A del R.U che abilità ad esempio l'uso domestico e non l'irriguo mentre viceversa accade per il Regolamento delle Aree E6. Infine si invita ad una riflessione riguardo propri o le aree E6, nel caso dovesse valere il suo regolamento specifico, in queste zone pare chiaro che esistano orti ed annessi agricoli con estensioni di terreno non sufficientemente estese per l'uso irriguo e comunque da non condurre come aziende agricole, tuttavia l'orto di per se come il giardino necessita di innaffiamento e quasi sempre chi munito di cisterna non riesce ad ottemperare per tutto il periodo di fabbisogno con l'acqua piovana eventualmente recuperata e non può certo e non deve ricorrere all'acquedotto qualora esistente. Come può tale proprietario di un fondo adempiere alle mansioni di manutenzione orto - verde - giardino ed eventualmente abbeveraggio di animali ? Tale riflessione estendibile in generale a tutte quelle eventuali zone, che pongono limitazioni all'uso domestico, anche se alla luce dell'Art.44 sopra detto sembrano non esistere più. Infine, ulteriore riflessione potrebbe essere suggerita riguardo alle aree sottoposte ad ingressione del cuneo salino; esistono attività anche produttive alle quali necessita magari dover effettuare pozzi per usi igienico-assimilati e non è detto che la falda superficiale si trovi necessariamente entro 10m dal piano campagna, inoltre il complesso meccanismo del sistema d'ingressione del cuneo salino, potrebbe prevedere studi idrogeologici più complessi, se del caso da effettuarsi caso per caso nelle zone comunque individuate come sottoposte a tale rischio.Rimanendo a disposizione ed in attesa di indicazioni riguardo a quanto sopra espresso, l'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.
Facendo riferimento all’art. 44 del RU si conferma che non ci sono limitazioni alla realizzazione di pozzi ad uso irriguo, fatta eccezione per le zone agricole E6 per le quali rimane valido il regolamento vigente per tali sottozone fino ad eventuale adeguamento dello stesso alla nuova disciplina del RU.
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Le informazioni richieste sulla realizzazione o meno nonché sulle eventuali modalità e tempistiche di realizzazione della pista ciclabile zona Riotorto non è pertinente alla disciplina urbanistica stabilita dal Regolamento Urbanistico che, in tale materia, detta criteri di carattere generale, ammettendone comunque la realizzazione.
Il quesito potrebbe essere forse posto al Settore LLPP di questo Comune che, eventualmente, dovrebbe occuparsi della progettazione della pista ciclabile.
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E’ ammessa la realizzazione di piscine nelle corti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle sottozone agricole E3 e E4, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle norme del RU adottato
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L'installazione di gazebo rientra tra gli interventi disciplinati dall'art. 18 del Regolamento Edilizio che consente, previo deposito di comunicazione di attività edilizia libera ai sensi dell'art. 80 della L.R.T. 1/05, l'installazione di un gazebo per ogni area di pertinenza della superficie massima pari a mq. 16,00 o del 10% della superficie del terrazzo ed altezza massima al colmo m. 3,00. Il gazebo dovrà essere costituito da struttura verticale astiforme in metallo (con l'esclusione dell'alluminio anodizzato) o legno, con copertura inclinata a colmo centrale in tela, vetro, canniccio, legno o ferro, completamente aperta sui lati.
Si ricorda che sono fatte salve le norme in materia di distanza dai confini previste dal codice civile
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La L.R.T 24/2009 ammette interventi starordinari di ampliamento degli edifici unifamiliari estesi da terra a tetto e degli edifici bifamiliari o comunque di SUL non superiore a 350 mq qualora gli atti di governo del territorio e gli strumenti urbanistici generali consentano interventi di modifica della sagoma entro il limite del 20%, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica; sono inoltre ammessi interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento del 35% sugli immobili per i quali è ammessa la sostituizone edilizia o la ristrutturazione urbanistica. Entrambi gli interventi possono essere realizzati al di fuori del centro abitato qualora gli immobili siano dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati di idonei sistemi di smaltimento.
Per quanto sopra, considerato che il RU consente interventi fino alla sostituzione edilizia sul patrimonio edilizio esistente mentre il PRG consente tali interventi solo per i fabbricati rurali nelle disponibilità di aziende agricole che mantengono in produzione le superfici fondiarie minime previste dalla L.R.T. 1/2005 e dal D.P.G.R. 5/2007, in regime di Salvaguardia il c.d. Piano Casa si applica per quaest'ultima fattispecie di fabbricati. Restano ferme tutte le altri limitazioni indicate dalla citata L.R.T. 24/2009
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